Durc novità| Studio Legale Menichetti

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Con l'interpello 33/2013 dell'11 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro offre chiarimenti in riferimento alla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le "modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva".

A seguito dell'istanza posta in essere dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro sulla corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A del D.M. 24 ottobre 2007, il Ministero del Lavoro, richiamando l'art. 9 del Decreto, sostiene innanzitutto che la "violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio dei DURC per i periodi indicati, con riferimenti a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non risulta rilevare l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito."

In presenza di violazioni definitivamente accertate, l''impresa non può ottenere il DURC utile al godimento di benefici normativi e contributivi per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.

La decorrenza di questi periodi ha inizio dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente accertati con sentenze passate in giudicato o con ordinanze di ingiunzione.

Interpello del Ministero del Lavoro 33/2013

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