Gig working: la tutela del lavoro limitata ai cc.dd. riders| Studio Legale Menichetti

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Con il D. L. 101/2019, convertito in L. 128/2019, il Legislatore è intervenuto a tutela dei fattorini addetti alla consegna a domicilio di cibo in bicicletta o motorino, meglio noti come riders.

La succitata legge, introducendo una disciplina ad hoc per tali lavoratori autonomi, ha inserito nel D. Lgs. 81/2015 un nuovo capo, il V bis (“Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”), stabilendo, in particolare, all’art. 47 bis, che “le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore […] attraverso piattaforme anche digitali”.

I riders diventano, quindi, una categoria di lavoratori (autonomi) riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento giuridico.

Anzitutto, s’è stabilito che i contratti individuali di tale tipologia di lavoratori devono essere provati per iscritto e che quest’ultimi devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, diritti e sicurezza.

Circa il compenso spettante ai riders, il Legislatore ha previsto che contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definirne i criteri di determinazione, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente; e che, in mancanza d’una disciplina collettiva, il lavoratore non dev’esser retribuito in base alle consegne eseguite, ma con un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti siglati dalle predette organizzazioni.

È prevista, poi, a favore dei lavoratori in questione un’indennità integrativa per il lavoro svolto nelle ore notturne, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli; indennità stabilita dalla contrattazione collettiva in una misura non inferiore al 10% (del pattuito compenso orario) o, in difetto di previsione collettiva, mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Legislatore, infine, ha equiparato i riders ai lavoratori subordinati per quanto attiene alla tutela antidiscriminatoria e della libertà e dignità del lavoratore, comunque assoggettandoli alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla legge. (CP)

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