Il dirigente è licenziabile anche per risparmiare o riorganizzare| Studio Legale Menichetti

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Il licenziamento individuale del dirigente non deve essere ineluttabile

La Suprema Corte, con sentenza n. 87 del 4 gennaio 2019 ha ribadito che il licenziamento del dirigente è sempre legittimo quando il recesso è stato deciso dal datore di lavoro in buona fede e nell’ambito dell’esercizio della libertà economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione.

In altre parole, il datore di lavoro può sempre recedere dal rapporto per motivi che attengono effettivamente all’organizzazione produttiva e alla gestione economica-finanziaria della sua impresa, anche se il suo scopo è solo quello di riorganizzare le risorse umane o ridurre i costi aziendali. Non è necessario che la continuazione del rapporto col dirigente sia impossibile per una situazione di crisi o comunque tale da oggettivamente sconsigliare, sul piano economico od organizzativo, la prosecuzione del rapporto.

E’ sufficiente che il datore di lavoro sia in grado di comprovare che il licenziamento è stato irrogato in buona fede; non scorrettamente e pretestuosamente al solo scopo di liberarsi di un dirigente sgradito per motivi che nulla avevano a che fare con le scelte economiche od organizzative invocate. (LC)

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