Il decreto del Ministero del Lavoro n. 183/2016 – istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) – stabilisce l'obbligo per i datori di comunicare all'Inail, in via telematica ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori subìti sul lavoro che determinano una prognosi della durata da uno a tre giorni, oltre a quello dell'infortunio stesso (c.d. infortuni brevi).
Tale comunicazione risponde a finalità statistiche ed informative mentre, a fini assicurativi, rimane immutata la soglia dei tre giorni, oltre a quello dell'infortunio.
L'omissione o il ritardo di tale comunicazione comporterà una sanzione di carattere amministrativo. (GC)