Le imprese sociali non possono ora corrispondere retribuzioni superiori del 40% a quelle previste dai contratti collettivi | Studio Legale Menichetti

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L’art. 2 lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017 considera distribuzione indiretta di utili, vietata alle imprese sociali, “la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.

La norma in questione prevede che si possa derogare al suddetto divieto nel caso di sussistenza di “comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h)”. Trattasi di interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e parauniversitaria e ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale.

Solo nel caso di assunzioni miranti ad assolvere alle predette esigenze è pertanto possibile superare il tetto retributivo di cui sopra senza incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste a carico degli amministratori.

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