Le parti sociali e il Governo ridelineano lo smart working| Studio Legale Menichetti

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Il 7 dicembre 2021 le parti sociali hanno siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un nuovo accordo sul lavoro agile, consistente in un protocollo di linee guida, che specificano e integrano la disciplina legislativa di cui agli artt. 18 e ss. della Legge 81/2017.

L’intesa si articola in sedici disposizioni che regolano, inter alia, l’accordo individuale e i suoi elementi minimi (art. 2), l’organizzazione temporale e spaziale del lavoro agile (artt. 3 e 4), gli strumenti di lavoro e la protezione dei dati personali e riservatezza (artt. 5 e 12), la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6), la parità di trattamento e la formazione e informazione del personale in smart working (artt. 9 e 13).

In particolare, il protocollo ha confermato la necessità di addivenire a un accordo scritto individuale, deputato a regolare tutti gli elementi del rapporto, quali la durata, i luoghi di lavoro, gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione, le forme di esercizio del potere direttivo, di controllo e sanzionatorio del datore, gli strumenti di lavoro, il riposo e la disconnessione, le attività formative e l’esercizio dei diritti sindacali.

Si conferma, inoltre, la possibilità di recedere dall’accordo, sia nel caso che esso sia a tempo determinato che indeterminato.

Una notevole innovazione è costituita dall’eliminazione dall’ambito di lavoro agile della nozione di orario di lavoro, in quanto, ai sensi dell’art. 3, viene disposto che “la prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie”, prevedendo, altresì, la necessaria individuazione delle fasce di disconnessione.

La medesima disposizione conferma, inoltre, la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento e introduce il divieto di prevedere e autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario durante le giornate di lavoro in smart working, salvo esplicita previsione in sede di contrattazione collettiva.

L’art. 4 prevede che il luogo di lavoro possa essere individuato dal lavoratore, purché siano sempre garantite le condizioni di riservatezza e sicurezza idonee a proteggere le informazioni e i dati aziendali e siano assicurate le esigenze di connessione con i sistemi aziendali.

Sempre nel rispetto dei medesimi presupposti il lavoratore può utilizzare strumentazione tecnologica e informatica di sua proprietà.

D’interesse è, poi, l’art. 9, che impone la parità di trattamento, normativa ed economica, fra lavoratori agili e lavoratori che operano nei locali dell’azienda, prendendo in considerazione vari aspetti del rapporto, fra cui i premi di risultato, le opportunità di carriera, le forme di welfare e la previsione di fringe benefits.

A corollario di quest’ultima disposizione, l’art. 13 prevede, inoltre, la necessaria previsione di percorsi formativi per i fruitori del lavoro agile e il loro coinvolgimento nei percorsi di aggiornamento professionale previsti per la generalità dei dipendenti, anche al fine di favorire l’interazione umana e professionale fra personale ordinario e personale “smart”.

Sul tema del lavoro agile si attendono ulteriori sviluppi sul piano della contrattazione collettiva, che dovrà integrare e specificare la normativa vigente rispetto ai singoli settori delle attività produttive. (GB)

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