La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26682 del 2016, ha statuito che costituisce grave negazione dell’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro la condotta del dipendente che, in numerose e-mail inviate dall’account aziendale, abbia formulato espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante e di altri collaboratori, con accuse di inettitudine e scorrettezze con l’utilizzo di espressioni inurbane.
La Corte, inoltre, conformemente ad altre precedenti pronunce, ha ribadito che il controllo sulla posta elettronica del dipendente è legittimo se, in presenza di un’anomalia registrata dall’amministratore del sistema informatico, è diretto a prevenire il compimento di condotte lesive di beni sostanzialmente estranei all’adempimento delle obbligazioni lavorative (come il danno all’immagine dell’impresa e la doverosa tutela della dignità di altri lavoratori) (AL).