Licenziamento intimato durante il periodo di comporto: nullo o temporaneamente inefficace?| Studio Legale Menichetti

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La decisione alle Sezioni Unite

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 24766 dello scorso 19 ottobre 2017, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla riconducibilità all'ipotesi di nullità o di temporanea inefficacia del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato prima del compimento dello stesso.

Nella suddetta ordinanza la Sezione lavoro dà atto, in particolare, della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema che vede due principali orientamenti.

Un primo orientamento - maggioritario – ritiene che il recesso datoriale intimato, per giustificato motivo, prima della fine del periodo di comporto è solo temporaneamente inefficace. In altri termini, è assolutamente valido restando solo sospesa la sua efficacia fino al venir meno della ragione ostativa (cessazione dello stato di malattia o scadenza del periodo di comporto). Il fondamento normativo di tale tesi è stato ravvisato nel principio di conservazione degli atti giuridici desumibile dall’art. 1367 c.c., applicabile al recesso datoriale in virtù del rinvio operato dall’art. 1324 c.c. agli atti unilaterali.

Un secondo orientamento ritiene, invece, che il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto sia nullo. Tale diversa tesi si fonda sulla considerazione secondo cui solo il superamento del periodo di comporto riconosce al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto, senza bisogno di allegare un giustificato motivo. Di conseguenza, prima del superamento di tale periodo, non sarebbe possibile per il datore svincolarsi dal rapporto, perché non sussisterebbe anteriormente alla comunicazione del licenziamento, il presupposto giuridico necessario. Il licenziamento deve, più precisamente, considerarsi totalmente nullo per violazione di norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c., in virtù della quale il licenziamento è vietato in costanza della malattia del lavoratore.

In ragione del rilevato contrasto ovvero delle diverse conseguenze giuridiche scaturenti per il lavoratore a seconda della tesi accolta, si auspica un intervento risolutivo delle Sezioni Unite. (GC)

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