Norma antipedofilia| Studio Legale Menichetti

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LAVORI A DIRETTO E REGOLARE CONTATTO COI MINORI

Il datore di lavoro deve chiedere il certificato

Vale solo per le assunzioni successive al 7 aprile

Il decreto legislativo n. 39/2014 obbliga i datori di lavoro ad acquisire certificato penale del casellario giudiziario dei dipendenti addetti ad attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. Il certificato, che deve essere richiesto al Casellario presente presso ogni Procura della Repubblica in relazione alle assunzioni effettuate dal 7 aprile in poi, conterrà l’indicazione della sussistenza a carico del lavoratore di eventuali condanne per reati ai danni di minori, quali la pornografia minorile, l’adescamento di minori e la prostituzione minorile.

Il datore di lavoro potrà richiederlo compilando un modulo, che dovrebbe essere presente presso i Casellari giudiziali, contenente anche la sottoscrizione (per consenso al rilascio) del lavoratore interessato all’assunzione. La pena per la mancata richiesta del certificato è la sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro.

Il lavoratore che risultasse essersi reso responsabile dei reati di cui sopra non potrà essere adibito a mansioni che lo pongano a contatto con minori. Qualora non sia possibile escludere i predetti contatti, potrà essere licenziato.

Appare da escludersi che il certificato penale debba essere richiesto per i lavoratori che, come ad esempio i commessi addetti alla vendita, non possano considerarsi a “contatto diretto e regolare coi minori,” visto che di regola gli acquirenti sono adulti, solo occasionalmente accompagnantisi con minori, peraltro dagli stessi custoditi. Solo in casi di dipendenti addetti ad eventuali nursery o luoghi di intrattenimento dei bambini fino a che i genitori acquistano, laddove sussistenti, è dar richiedere il certificato penale in questione.

 

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