Nuovo decreto lavoro| Studio Legale Menichetti

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DECRETO LAVORO N. 34/2014

CONTRATTI A TERMINE E APPRENDISTATO

...convertito in legge giovedì scorso con importanti novità

Un nuovo passo verso una sempre maggiore flessibilità del rapporto di lavoro è stato effettuato giovedì scorso con la conversione del decreto legge n. 34/2014, che ha introdotto importanti novità, soprattutto in tema di contratto a termine (in materia di apprendistato, infatti, la legge di conversione ha di molto ridotto la portata riformatrice del decreto legge).

Torneremo su questa ulteriore riforma del lavoro, che, nelle intenzioni del governo, preluderebbe alla introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, con un rapporto che tenderà a stabilizzarsi (con minore libertà di recesso datoriale) nel tempo. 

Contratto a termine. La normativa è stata semplificata. Sarà possibile stipulare contratti a termine a-causali (senza causa correlata a particolari esigenze organizzative e/o produttive) per una durata massima di 36 mesi. Ferma restando questa durata massima complessiva, ogni contratto a termine a-causale potrà essere prorogato al massimo 5 volte.

L’impresa può sottoscrivere contratti a termine sino ad una percentuale pari al 20% dei contratti a tempo determinato in essere (ma la contrattazione collettiva potrà superare la predetta quota), mentre i datori di lavoro con non più di 5 dipendenti potranno assumere un solo lavoratore a termine.

Il superamento della predetta percentuale porterà all’applicazione di una sanzione pari al 20% della retribuzione di ciascun mese nel caso di un solo dipendente a termine assunto in più; tale sanzione sarà addirittura del 50% dei compensi corrisposti ad ogni lavoratore a tempo determinato che superi la suddetta quota in aggiunta al primo eccedente.

Apprendistato. La conversione in legge ha invece eliminato molte delle novità che il decreto legge aveva cercato di introdurre. Sono stati infatti reintrodotti l’obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale (che potrà però essere sinteticamente redatto anche sulla base di moduli e formulari prestabiliti), così come l’obbligo, per le aziende con almeno 50 dipendenti, di stabilizzare almeno il 20% degli apprendisti prima di assumerne di nuovi. La legge di conversione ha inoltre reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con quella pubblica, seppur a condizione che quest’ultima venga offerta dalla Regione entro 45 giorni dalla assunzione.

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