Passibile di licenziamento il lavoratore che usufruisce indebitamente di un permesso sindacale| Studio Legale Menichetti

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Una recente ordinanza della Suprema Corte (26198/2022) ha stabilito come sia legittimo il licenziamento del dipendente che usufruisce di un permesso sindacale per dedicarsi in realtà ad attività di carattere personale.

A nulla rileva, secondo la Corte di Cassazione, il fatto che il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in questione preveda il licenziamento per assenze ingiustificate di più giorni e/o una sanzione conservativa nel caso di abbandono del posto di lavoro o assenza immotivata di un solo giorno.

Il comportamento fraudolento del lavoratore integra infatti gli estremi dell’abuso di diritto e denota una attitudine del predetto a non rispettare le norme imperative di legge, con conseguenti ricadute sul venir meno della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nei suoi dipendenti. (LC)

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