Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’art. 83 Decreto Cura Italia| Studio Legale Menichetti

Magazine

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2020 pubblicata in data 23 marzo u.s. è prontamente intervenuta al fine di chiarire la portata del predetto D.L. in relazione all'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/97.

Il dubbio sorto - che da subito ha destato l'interesse degli operatori del diritto tributario - riguarda se al predetto istituto sia applicabile l'art. 67 (sospensione attività dell'Agenzia dall'8.03.2020 al 31.05.2020) in virtù del suo "connotato" tipicamente amministrativo o l'art. 83 (sospensione termini processuali della Giustizia Tributaria dal 9.03.2020 al 15.04.2020) qualora si volesse, invece, valorizzare l'effetto che lo stesso istituto produce da un punto di vista processuale, ossia quello di sospendere i termini del ricorso introduttivo.

Ebbene, secondo i tecnici dell'Agenzia all'istituto in parola troverebbe applicazione l'art. 83 del D.L..

Essendo, dunque, preferita - quantomeno dall'AF - questa impostazione, analogo ragionamento va effettuato, continua la parte pubblica, relativamente all'ipotesi in cui si verificasse l'accavallamento del periodo di sospensione ex DL 18/2020 con quello ordinario ex art.6, comma 3, D. Lgs. 218/97, di talché dalla notifica dell'atto impositivo il termine per impugnare sarà di 150 gg (60 termine ordinario + 90 adesione) oltre a quello (38 gg) di sospensione straordinaria per l'effetto del DL "Cura Italia". (CL)

Ruota il dispositivo!