Quali termini sostanziali e processuali restano sospesi?| Studio Legale Menichetti

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Termini sostanziali e processuali

Il comma 4 dell’articolo 10 del DL 9/2020, stabilisce, in relazione a tutto il territorio nazionale,  la sospensione, dal 10 marzo e fino al 31 marzo del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Termini relativi ad attività, pagamenti e impugnazioni concernenti le funzioni attribuite agli Ispettorati del Lavoro.

Con nota 2179 dell’11.3.2020 L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricordato come in ragione delle disposizioni contenute nel D.L. 2 Marzo 2020 n. 9, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. “Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:

  • dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;
  • dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
  • dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.

Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza -ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981.

Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo”. (LC)

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