Secondo la cassazione il patto di prova si può ripetere| Studio Legale Menichetti

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Anche con le medesime mansioni, tra lo stesso lavoratore e la stessa azienda

Non è di per sé invalido il nuovo patto di prova stipulato con un dipendente che in passato aveva già lavorato alle dipendenze della stessa azienda, svolgendo le medesime mansioni e superando la prova in precedenza prevista.

Dovendosi consentire al datore di lavoro di valutare la sussistenza del vincolo fiduciario che deve stare alla base dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, la reiterazione della prova è infatti possibile quando oltre alle qualità professionali del lavoratore, debbano essere verificati anche il comportamento e la personalità dello stesso in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita, alla situazione familiare e/o a problemi di salute.

La sussistenza di una o più delle suddette circostanze e/o situazioni costituisce una valutazione di fatto demandabile solo al giudice del merito, che può ritenere “giustificata” l’apposizione del patto di prova al nuovo contratto quando, ad esempio, il precedente risaliva a tempo prima o aveva avuto una durata limitata; così come nel caso di mutamento del luogo di lavoro o di talune modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.

In questo senso l’ordinanza n.18268 del 11/07/2018 della Corte di Cassazione, che ha ribadito un orientamento più volte espresso in precedenza (cfr. per tutte, Cassazione, 15059/2015). (LC)

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