Semplificazioni anche per gli appaltatori| Studio Legale Menichetti

Magazine

Il secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

La norma è stata sino ad oggi interpretata nel senso di porre a carico dell'appaltatore anche le sanzioni civili (avendo natura risarcitoria) e l'intero TFR se maturato durante l'appalto.

Il decreto sulle semplificazioni n. 5/2012 del Governo Monti ha fatto giustizia di queste ultime interpretazioni. Le sanzioni civili non sono più dovute dall'appaltatore, che è pertanto tenuto solo per le quote del TFR accantonate durate il rapporto d'appalto.

Stipulare un contratto d'appalto è diventato, se non più semplice, sicuramente meno pericoloso.

Ruota il dispositivo!