Somministrazione a chiamata| Studio Legale Menichetti

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LAVORO FLESSIBILE

SOMMINISTRAZIONE “A CHIAMATA”

Il nuovo CCNL delle agenzie di somministrazione consente una somministrazione a tempo determinato ed “a chiamata”

Un nuovo passo verso una sempre maggiore flessibilità del rapporto di lavoro è stato effettuato con il nuovo articolo 51 dell’accordo di rinnovo del CCNL per le agenzie di somministrazione che prevede in via sperimentale, per i settori turismo, grande distribuzione organizzata, logistica alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona, un contratto a tempo determinato (durata non inferiore ai tre mesi) con monte ore - e corrispondente trattamento economico - minimo garantito (pari al 25% del full time) a favore del lavoratore e la possibilità per il datore di lavoro di chiamare al lavoro il dipendente, con un preavviso di 24 ore, solo in caso di effettivo bisogno.   

Il lavoratore, senza essere retribuito per tutte le ore per le quali si pone a disposizione del datore di lavoro, deve rispondere alla chiamata di quest’ultimo entro una delle seguenti fasce orarie di reperimento: 6-14, 14-22, 22-6..

Nel caso di rifiuto ingiustificato a svolgere l’attività richiesta il lavoratore può essere sanzionato disciplinarmente e può comunque perdere il trattamento minimo garantito.

Le ore svolte in più vengono invece retribuite normalmente, senza maggiorazione. Se nel giro di sei mesi le ore svolte in più superano di media del 20% il monte ore minimo garantito, questo viene aumentato del 10%.

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