Termini di pagamento sospesi| Studio Legale Menichetti

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Quali sono i pagamenti sospesi?

Cartelle e avvisi di pagamento (solo per persone fisiche ed enti con residenza, sede legale o operativa nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1.3.2020)

L’art. 2 del DL 9/2020 sospende i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020.
I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (solo per persone fisiche ed enti con residenza, sede legale o operativa nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1.3.2020)

L’art. 5 sospende anche i termini concernenti i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. I versamenti dovranno essere effettuati a partire dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione senza interessi e rivalutazione (non più di cinque rate mensili di pari importo).

Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per il settore turistico di tutto il territorio nazionale

L’art. 8 sospende i pagamenti di cui sopra per imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020. (LC)

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