Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 2 ottobre – 21 novembre 2013 n. 26143
E’ legittimo il licenziamento di chi registra le conversazioni dei colleghi a loro insaputa. Per questo la sezione Lavoro della Cassazione ha confermato, con la sentenza 2 ottobre – 21 novembre 2013 n. 26143, il licenziamento intimato a un medico dall’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino “per la grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione venutasi a creare all’interno dell’equipe medica di chirurgia plastica””.
L’uomo, infatti, era stato accusato di aver registrato brandi di conversazione di numerosi suoi colleghi che questi ne fossero a conoscenza, violando dunque il loro diritto alla riservatezza, per poi utilizzarli in sede giudiziaria, a supporto di una denuncia per mobbing che egli stesso aveva presentato nei confronti del primario.
I giudici del merito, il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino, avevano confermato il licenziamento, rilevando che la condotta tenuta dall’uomo integrasse “”gli estremi della giusta causa di recesso in conseguenza della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale””.
Il dipendente, quindi, aveva presentato ricorso in Cassazione, che però